chi lavora e chi dovrà sospendere entro il 25/03/2020? Nuovo decreto DPCM 22/03/2020

Il nuovo DPCM del 22/03/2020 dispone nuove misure sulle attività produttive industriali e commerciali. Per le attività espressamente autorizzate dall’articolo 1 lett. a) del Dpcm non è necessario compiere nessun adempimento formale.

Chi invece è autorizzato a continuare a lavorare per le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere dei settori di cui all’ Allegato 1, dovrà dare tempestiva comunicazione in Prefettura.

Analoga comunicazione dovrà essere presentata anche dai legali rappresentanti degli impianti a ciclo produttivo continuo, indicando il grave pregiudizio o il pericolo di incidenti derivanti dall’interruzione dell’attività.

 

L’art. 1 relativo alle nuove misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale individua sull’intero territorio nazionale le seguenti misure:

 

  • a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;
  • b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse;
  • c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
  • d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
  • e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
  • f) è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
  • g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
  • h) sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

….

 

  1. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
  1. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

All’Art. 2 si cita:

  • Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.
  • Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

I modelli delle comunicazioni da inviare alla PEC indicata nei documenti stessi sono disponibili nei siti delle varie prefetture suddivisi generalmente in:

  • Modello 1: Comunicazione ai sensi dell’ art. 1 comma 1 lettera d) del D.P.C.M. 22 marzo 2020. (Attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere dei settori di cui all’allegato 1 del medesimo D.P.C.M., dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge n. 146/1990).
  • Modello 2: Comunicazione ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera g) del D.P.C.M. 22 marzo 2020. (Attività a ciclo produttivo continuo).
  • Modello 3: Richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera h) del D.P.C.M. 22 marzo 2020. (Attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché delle altre attività aventi rilevanza strategica nazionale).

Per le attività già espressamente autorizzate dall’art. 1, lettera a) del D.P.C.M. non è necessario compiere nessun adempimento formale.

 

Come studio professionale la nostra attività prosegue: i tecnici della JRS CONSULTING SRL, sono a vostra disposizione per informazioni e la prosecuzione delle attività programmate se effettuabili a distanza. Ricordiamo che sono erogabili i corsi FAD e che occorre aggiornare il documento di Valutazione del Rischio Covid-19 come indicato nelle precedenti circolari in particolare per la prosecuzione delle attività.

Per ogni informazione scrivete alle singole email o alla info@jrsconsulting.it.

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