Coronavirus e Datore di Lavoro: quali cautele deve adottare fino al 03/04/2020 in collaborazione con RSPP, Medico Competente, sentito l’RLS

Circolare servizi di prevenzione e protezione aziendale – 10/03/2020 
Aggiornamento circolare per clienti del 24/02/2020

Il nuovo decreto del presidente del consiglio (Dpcm) Giuseppe Conte che entra in vigore martedì 10 marzo 2020, introduce, fino al 3 aprile, misure per contrastare e contenere il diffondersi del Coronavirus in tutta Italia, estendendo, di fatto, le misure che fino a lunedì erano previste unicamente per la Regione Lombardia e altre 14 province del nord. Il Dpcm trasforma di fatto tutta Italia in una “zona rossa”.

L’epidemia da coronavirus 2019-nCoV obbliga a aggiornare in continuo le misure preventive che il datore di lavoro deve adottare, con la collaborazione del medico competente, per tutelare i lavoratori dal rischio biologico. Secondo il Ministero della Salute e le indicazioni delle ASL già interessate nei giorni scorsi dai provvedimenti di limitazione da “zona rossa”, il datore di lavoro è tenuto a prevenire il pericolo della progressiva diffusione dell’epidemia, specie in ragione del suo elevatissimo grado di trasmissibilità.

Le misure preventive per ridurre le probabilità di contagio in un luogo di lavoro nei confronti della malattia COVID-19, non sono dissimili da quelle adottate nei confronti della popolazione generale. In un contesto come quello attuale, dove si assiste ad una proliferazione incontrollata di

informazioni, il compito più importante ed utile del Datore di Lavoro si ritiene debba essere

quello di fornire ai propri lavoratori una corretta informazione:

  • sui percorsi ufficiali individuati della Istituzioni;
  • sull’adozione di modalità comportamentali universali per ridurre il rischio di contaminazione;
  • sulle misure igieniche adottate dall’azienda;
  • sull’eventuale aggiornamento, ove ne ricorrano le condizioni, del documento di valutazione dei rischi (DVR) nella parte del rischio biologico.

Si ritiene altresì fondamentale il coinvolgimento del Medico Competente quale professionista qualificato a veicolare nel miglior modo possibile tali informazioni ai lavoratori e a collaborare col Datore di Lavoro per la messa in atto delle misure igieniche universali all’interno dell’azienda e per l’aggiornamento del DVR, ove necessario.

Misure preventive sui luoghi di lavoro

Si riportano in sintesi le misure da adottare già dal 24/02/2020:

  • I datori di lavorohanno l’onere di comunicare all’intero personale dipendente i decreti in vigore (ultimo DPCM 09/03/2020) e affiggere le raccomandazioni e le prescrizioni ivi contenute;
  • Prescrizioni specifiche e più stringenti operano, invece, con riferimento ai soggetti (nella specie, gli operatori sanitari) che abbiano avuto contatti diretti con persone contagiateo rientranti nella definizione di “caso sospetto” ai sensi dell’allegato 1 della circolare del Ministero della Salute del 27.1.2020. In tale contesto, per “caso sospetto” si intende in sintesi:
  • Una persona con infezione respiratoria acuta grave– SARI – (febbre, tosse e che ha richiesto il ricovero in ospedale), senza un’altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica
  • Una persona che abbia avuto contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da nCoV nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia; oppure 
  • ha lavorato o frequentato una struttura sanitaria nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia dove sono stati ricoverati pazienti con infezioni nosocomiali da 2019-nCov.
  • con particolare riferimento alla tutela dei lavoratori stabilmente impegnati all’interno di locali aziendali ubicati nel contesto nazionale, rimangono ferme le misure intuitivamente necessarie (anche in ottica strumentale all’attuazione delle prescrizioni ministeriali da parte dei singoli) ad assicurare la salubrità degli ambienti: tra queste, l’accuratapulizia degli spazi e delle superfici con appositi prodotti igienizzanti, la dotazione di guanti o mascherine protettive e simili accorgimenti e l’installazione di erogatori di gel antibatterici.

 

A queste si aggiungono, in funzione del DPCM 09/04/2020 e dei documenti ASL:

  • Esporre in Azienda, in più punti frequentati dai lavoratori, i cartelli esplicativi sulle misure generali di prevenzione;
  • Rassicurare sull’utilizzo delle materie prime per la produzione provenienti dall’estero;
  • Attuazione delle misure di distanziamento sociale (1,5-2 metri): abolizione di meeting che prevedono la presenza di più persone in una stanza, adozione di home working ove possibile;
  • Utilizzo delle risorse esterne, come i consulenti, preferibilmente in via telematica: privilegiare modalità di collegamento da remoto per le riunioni;
  • Posticipo di tutti i viaggi non strettamente indispensabili. Per le trasferte in altre destinazioni, vista la situazione in continua evoluzione, consultare sempre Viaggiare sicuri, il sito Web dell’Unità di crisi della Farnesina;
  • Comunicare al Medico Competente e al proprio Medico di Medicina Generale il rientro o il soggiorno da zone con alta diffusione del contagio;
  • Sospensione sino a nuova comunicazione di tutti i corsi formativi in aula;
  • Mettere a disposizione dei lavoratori soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  • Esporre nei bagni ed in corrispondenza dei dispenser le indicazioni ministeriali sul lavaggio delle mani;
  • Incrementare la frequenza della pulizia delle superfici e degli oggetti condivisi: i coronavirus possono essere eliminati dopo 1 minuto se si disinfettano le superfici con etanolo 62-71% o perossido di idrogeno (acqua ossigenata) allo 0,5% o ipoclorito di sodio allo 0,1 %;
  • Garantire sempre un adeguato ricambio d’aria nei locali condivisi

Le misure universali da adottarsi da parte di tutti i lavoratori sono:

  • Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone. Il lavaggio deve essere accurato per almeno 60 secondi, seguendo le indicazioni ministeriali sopra richiamate. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%). Utilizzare asciugamani di carta usa e getta;
  • Evitare il contatto ravvicinato con persone che mostrino sintomi di malattie respiratorie (come tosse e starnuti) mantenendo una distanza di almeno 1 metro;
  • Evitare di toccare il naso, gli occhi e la bocca con mani non lavate;
  • Starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l’uso e lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche.

In merito al sistema di mobilità ridotta in vigore dal 10/03/2020, si riportano le seguenti indicazioni (fonte Il Sole 24 ore):

  • bisogna evitare ogni spostamento in entrata e in uscita dai comuni di residenza, a meno che non siano motivati da:
    • comprovate esigenze lavorative
    • situazioni di necessità (se nella tua zona sono chiusi esercizi che vendono generi di prima necessità)
    • spostamenti per motivi di salute
  • ci si può recare al lavoro se il datore di lavoro non ha attivato lo smart working o misure di congedo o ferie;
  • È consentito il rientro nel proprio domicilio, nella propria abitazione, nella propria residenza;
  • Una nota della Farnesina sui frontalieri, chiarisce che le merci possono entrare e uscire dai territori interessati. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.
  • Chi ha una affezione respiratoria o la temperatura sopra i 37,5° C deve rimanere a casa e limitare al massimo i contatti sociali. Deve contattare il proprio medico di fiducia.
  • I datori di lavoro pubblici e privati devono promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti di periodi di congedo e di ferie.
  • Le riunioni possono svolgersi – in tutti i casi possibili – in collegamento da remoto.
  • Va comunque garantita la distanza di un metro di sicurezza interpersonale, evitando assembramenti.
  • È consentita l’apertura di bar o ristoranti solo dalle 6 alle 18, a patto che il gestore garantisca il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro. Prevista la sospensione dell’attività in caso di violazione delle indicazioni.
  • Attività commerciali diverse da ristoranti e bar possono restare aperte, a condizione che il gestore preveda accessi contingentati o idonei ad evitare assembramenti di persone e in grado di garantire la distanza di almeno un metro fra le persone. Prevista la sospensione dell’attività in caso di violazione delle regole.

Il ministero dell’Interno ha predisposto un modulo che si può scaricare dal sito del Viminale, va compilato ed esibito al momento del controllo. Si ribadisce che, secondo quanto stabilito, va evitato «ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita», «nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità» o «per motivi di salute».  Insomma: posto che, come ha detto il premier, il senso del decreto si compendia nella raccomandazione a stare a casa per questi giorni, fino a emergenza cessata.

Alla fine di questa pagina riportiamo:

  • una scheda sintetica quale vademecum COSA FARE FINO AL 3 APRILE;
  • esempio di AUTOCERTIFICAZIONE;
  • le buone prassi igieniche per il lavaggio delle mani;
  • come indossare correttamente la mascherina protettiva.

 

Si raccomanda alle aziende clienti di dare massima diffusione di quanto riportato anche mediante affissione in bacheca o distribuzione ai lavoratori.