Coronavirus e Datore di Lavoro: Contrasto e Contenimento – Salute e Sicurezza – corsi FAD – aggiornamento del 16/03/2020

Circolare servizi di prevenzione e protezione aziendale – 15/03/2020 

Coronavirus, Importanti aggiornamenti sul:

  1. Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/20;
  2. Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22, comma 1, l. 81/2017 (fonte INAIL);
  3. Corsi FAD per lavoratori.

Integrazione alle cautele che deve adottare il datore di lavoro in collaborazione con RSPP, Medico Competente, sentito l’RLS fino al 03/04/2020 ad integrazione della Valutazione del Rischio Biologico da COVID-19.

 


Aggiornamento circolari 24/02/2020, 10/03/2020 e 12/03/2020

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1) Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/20

Sabato 14 marzo 2020, è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”. L’obiettivo del protocollo è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Restando attive le prescrizioni indicate dal DPCM dell’11 marzo 2020, le Parti hanno stabilito che le imprese adottino il protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro e applichino le ulteriori misure di precauzione secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali o dell’RLS. In punti salienti generali del protocollo sono: 

  • La prosecuzione delle attività produttive solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. In caso negativo è possibile il ricorso al lavoro agile, rarefazione delle presenze dei lavoratori e utilizzo degli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione, anche temporanea, dell’attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro. Sono incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva e sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • Viene favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, in particolare con gli RLS e degli RLST. L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi dépliant informativi. Le informazioni riguardano: l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
  • Attuazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale nonché l’incentivo delle operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, raccomandando altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;

Le misure specifiche da adottare (se non già previste nella Valutazione del Rischio Biologico COVID-19) per argomenti:

  • MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA: il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiori ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.  Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19. La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente: sarà rilevata la temperatura e non registrato il dato acquisto, saranno individuati i soggetti preposti al trattamento e i dati non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria), in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi;
  • GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI: Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa). Ove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni;
  • MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI: i fornitori esterni dovranno rispettare procedure di ingresso, transito e uscita, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti. Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. I servizi igienici dovranno essere dedicati con adeguata pulizia giornaliera o interdetti, comunque con il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente. L’accesso ai visitatori deve essere limitato e qualora fosse necessario l’ingresso per motivi di servizio (es: impresa di pulizie, manutenzione, aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali;
  • GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…): l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. Organizzazione degli spazi e sanificazione degli spogliatoi, nella disponibilità dei lavoratori, devono garantire mediante idonee condizioni igieniche sanitarie con sanificazione periodica e la pulizia giornaliera (uso dei detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack);
  • PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA: l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione de suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi;
  • PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI: è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani (con acqua e sapone) da pulire frequentemente e l’uso degli idonei mezzi detergenti per le mani forniti dall’azienda;
  • ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI): occorre disporre della chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza. Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi, assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili, utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali. Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate.
  • SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE: Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali. Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali. Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work. IMPORTANTE: il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)
  • DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel Protocollo è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi: le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità; data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria; è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS se necessario. Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;
  • SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS: La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute, vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST. Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie
  • AGGIORNAMENTO E GESTIONE DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE E GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA: È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. Oltre al SPP aziendale andranno coinvolti i preposti ed eventualmente le squadre di primo soccorso. nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

2) Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22, comma 1, l. 81/2017 (fonte INAIL);

l Covid-19 sta cambiando le nostre abitudini lavorative: su invito del Governo e delle Autorità sanitarie, è fortemente incentivato il lavoro da casa, unico modo per evitare il contagio in ufficio e sui mezzi pubblici per fare il tragitto casa-lavoro. Si tratta di un’ottima occasione per potenziare uno strumento utile e strategico come lo smart working, ancora poco utilizzato in Italia. Tutte le aziende sono invitate a permette ai dipendenti di lavorare da casa, sempre che la natura dell’attività lo consenta. In questo modo è possibile continuare l’attività lavorativa e andare incontro anche ai genitori lavoratori, in difficoltà per la chiusura delle scuole. Per tutelare la sicurezza e la salute dei dipendenti, l’Inail ha emesso un comunicato (in allegato) in cui ribadisce le misure di prevenzione da attuare durante il lavoro da casa.

La legge n. 81/2017 stabilisce quali sono le misure di prevenzione e protezione poste a carico del datore di lavoro con l’obbligo di cooperazione da parte del lavoratore. La legge prevede l’obbligo di “informazione” da parte del datore di lavoro e la garanzia della sicurezza e manutenzione dei mezzi forniti al lavoratore. Anche il telelavoro è sottoposto dunque alla tutela previdenziale, ma serve la collaborazione del dipendente. Ecco le misure e gli accorgimenti da tenere in considerazione per lavorare in totale sicurezza. Non bisogna dimenticare però che il lavoro agile, esattamente come quello svolto presso l’azienda, è sottoposto a copertura Inail, per questo l’Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro ha emesso delle circolari in cui spiega le misure a cui i telelavoratori devono attenersi. Queste sono elencate in quattro punti dove si dispone che lo smart worker deve: 

  • cooperare con diligenza all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal datore di lavoro (DL) per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione in ambienti indoor e outdoor diversi da quelli di lavoro abituali.
  • non adottare condotte che possano generare rischi per la propria salute e sicurezza o per quella di terzi.
  • individuare, secondo le esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e adottando principi di ragionevolezza, i luoghi di lavoro per l’esecuzione della prestazione lavorativa in smart working rispettando le indicazioni sulla sicurezza degli ambienti e degli impianti;
  • evitare luoghi, ambienti, situazioni e circostanze da cui possa derivare un pericolo per la propria salute e sicurezza o per quella dei terzi.

Per quanto riguarda l’ambiente del lavoro agile, la circolare Inail prevede:

  • che le attività lavorative non possono essere svolte in locali tecnici o locali non abitabili (ad es. soffitte, seminterrati, rustici, box);
  • l’adeguata disponibilità di servizi igienici e acqua potabile e presenza di impianti a norma e adeguatamente manutenuti;
  • le superfici interne non presentino muffa e infiltrazioni d’acqua;
  • i locali, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli siano adeguatamente illuminati per consentire il comfort visivo del lavoratore. È opportuno inoltre che si provveda ad arieggiare l’ambiente e che gli eventuali impianti di condizionamento e riscaldamento siano a norma;
  • Le attrezzature di lavoro, computer, smartphone, notebook, tablet e così via, devono essere funzionanti, ben posizionati e regolati alla giusta luminosità e inclinazione, in modo da scongiurare danni alla vista e alla postura. Per la stessa ragione, i caratteri utilizzati durante il lavoro non devono essere eccessivamente piccoli e si invita ad utilizzare con cautela la funzione zoom;
  • Durante le chiamate di lavoro è buona norma utilizzare gli auricolari e moderare il volume; inoltre chi ha particolari patologie dell’udito deve attenersi meticolosamente alle indicazioni del medico curante.
  • È richiesto un impianto elettrico a norma e regolarmente manutenuto (quadro elettrico, interruttori e prese di corrente).

3) Corsi FAD per lavoratori.

I corsi FAD per i lavoratori sulla sicurezza sul lavoro, previsti dall’art. 36-37 del D.Lgs 81/08, sono dedicati alla presentazione dei concetti generali e specifici in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. In questo momento di smart work e lavoro agile, i corsi obbligatori erogabili in modalità e-learning ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e dell’Accordo Stato-Regioni del 7/07/2016, possono essere un’utile attività da proporre ai lavoratori per ottemperare al disposto normativo, accrescere la consapevolezza e il coinvolgimento dei lavoratori, utilizzare questo tempo per ripartire con i lavoratori idonei e adeguatamente formati. Nello specifico, l’Accordo Stato-Regioni del 2011 e l’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 prevedono la “modalità e-learning” per: 

  • Formazione generale lavoratore
  • Aggiornamento lavoratore (tutti i settori)
  • Formazione specifica- Rischio basso
  • Formazione completa – Rischio basso
  • Aggiornamento ASPP (20 ore)
  • Aggiornamento RSPP (40 ore)
  • Corso RSPP Datore di Lavoro (Modulo A – Normativo e Modulo B – Gestionale) rischio basso
  • Corso di aggiornamento RSPP rischio basso
  • Corso di aggiornamento RSPP rischio medio
  • Corso di aggiornamento RSPP rischio alto
  • Corso RLS
  • Aggiornamento RLS
  • Corso di Preposto (punti da 1 a 5 del punto 5” dell’ASR del 21/12/2011)
  • Corso Dirigenti
  • Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – Aggiornamento (40 ore)
  • Aggiornamento Preposto (tutti i settori)

Vi alleghiamo il nostro listino con le modalità di attivazione e l’e-mail per chiedere qualsiasi ulteriore approfondimento.

JRS CONSULTING ha adottato la forma di lavoro a distanza abbracciando la politica del #iorestoacasa, i tecnici sono comunque raggiungibili per e-mail e telefonicamente per ogni confronto o chiarimento.
Si raccomanda alle aziende clienti di dare massima diffusione di quanto riportato anche mediante utilizzo dei moduli, affissione in bacheca e/o distribuzione ai lavoratori.

Si allegano: